Inserito il: 02 apr 2007 19:04

Ordinanza Cassazione


Spetta al Tribunale per i Minorenni la competenza a decidere in merito alle misure economiche inerenti il mantenimento dei figli di coppie non coniugate.

All’indomani della legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso, gli interpreti si sono subito posti l’interrogativo se la competenza in materia di mantenimento dei figli nella separazione delle coppie non coniugate dovesse restare al Tribunale Ordinario o transitare al Tribunale per i Minorenni.

La questione è giunta all’esame della Suprema Corte, a seguito del regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Milano.

Con l’ordinanza 8362/2007, la Corte di Cassazione ha affermato il principio della “contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti il loro mantenimento, dall’altro”; ha pertanto dichiarato la competenza del Tribunale per i Minorenni a provvedere sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.

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