Art. 1 DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione Camera minorile.
Art. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in via Lupiae a Lecce.
Art. 3 OGGETTO
La Camera civile e penale minorile non ha finalità di lucro. Essa:
a) si propone la salvaguardia e la piena tutela del superiore interesse del minore nell’esercizio della professione
forense in materia di diritto minorile e della famiglia;
b) ha come scopo l’approfondimento e lo studio delle tematiche del diritto minorile
e della famiglia, al fine di promuovere una effettiva specializzazione degli
avvocati che esercitano la professione in campo minorile e di assicurare la
qualità e l’efficacia della difesa tecnica;
c) promuove, in tal senso, specifiche iniziative per la formazione dei praticanti
avvocati nel settore del diritto minorile;
d) svolge attività di studio, di ricerca e di formazione attraverso
l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento, pubblicazioni.
Favorisce inoltre gli scambi interdisciplinari attraverso l’incontro ed il
confronto con altre figure professionali;
e) collabora con enti pubblici o privati che operano nel campo del diritto
minorile per la concreta realizzazione di iniziative finalizzate alla tutela del
minore ed a sostegno della famiglia;
f) promuove il dialogo con la magistratura, l’avvocatura, le professioni e
le altre istituzioni che operano nel settore minorile, anche al fine di
assicurare la rappresentanza degli avvocati che esercitano la professione in
tale ambito;
g) può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento
dei propri fini istituzionali.
Art.4 DURATA
La Camera minorile ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento su
deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati.
L’esercizio sociale ha durata annuale a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di
ciascun anno.
Art.5 AUTONOMIA
La Camera minorile è apolitica ed apartitica. Opera in assoluta e piena autonomia
ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione o potere pubblico o
privato.
Art.6 SOCI
Possono aderire alla Camera minorile, in qualità di soci ordinari, tutti gli avvocati
iscritti negli albi degli Ordini Forensi con sede nel distretto della Corte
d’Appello di Lecce, che esercitano la professione in via prevalente
nell’ambito del diritto minorile ovvero che abbiano manifestato particolare ed
esplicito interesse per la materia.
Possono essere nominati soci onorari, senza diritto di voto, tutti coloro che si siano
distinti per un particolare contributo nella materia del diritto minorile,
ovvero nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
I praticanti avvocati che abbiano manifestato nel corso degli studi o nel periodo
di pratica forense particolare interesse per il diritto minorile, sono ammessi
alle attività dell’associazione in qualità di uditori.
Art.7 FONDO SOCIALE
Il fondo sociale dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative, il cui ammontare è determinato di anno in anno
dal consiglio direttivo, nonché dai beni con esse acquistati;
- dai beni, sovvenzioni o donazioni da chiunque conferiti alla Camera.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il fondo è devoluto, secondo delibera
dell’assemblea straordinaria, in favore di enti che esercitino attività senza
scopo di lucro per la protezione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Art.8 ORGANI
Sono organi della camera minorile:
- il Presidente
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
Art.9 PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Minorile ed ha potere di
firma. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle
deliberazioni del medesimo, senza autonomia decisionale.
Art.10 ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola con
il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno
una volta l’anno, ovvero quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia
richiesta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.
L’Assemblea ordinaria è convocata mediante comunicazione scritta individuale, contenente
l’ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima, nonché mediante
affissione di apposito avviso presso la sede della Camera e presso gli uffici
giudiziari, da affiggersi almeno venti giorni prima dell’adunanza. In caso di
comprovata urgenza entrambi i termini sono ridotti a cinque giorni.
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della
maggioranza degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza
dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato non può ricevere più di una delega.
L’assemblea ordinaria è l’organo di indirizzo dell’associazione. Essa:
- approva il programma delle attività istituzionali da realizzare nel
corso dell’esercizio sociale e verifica il raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori
dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
Essa può altresì deliberare la costituzione di commissioni per la cura di
particolari settori, da affidare a coloro, fra gli associati, che siano ritenuti
più idonei. In via eccezionale, può richiedere il contributo di esperti
esterni all’associazione.
L’Assemblea straordinaria degli iscritti è convocata
dal Consiglio Direttivo ogni qual volta sia ritenuto opportuno, ovvero quando
almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta al Presidente.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati e, in
seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati. In
entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera:
- la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento della camera e la destinazione del fondo sociale.
Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti a scrutinio segreto
dall’assemblea ordinaria. Ove il numero degli associati superi le 100 unità,
i componenti del Consiglio Direttivo sono aumentati fino al numero di 7; ove il
numero degli associati superi le 200 unità, i componenti del Consiglio
Direttivo sono aumentati fino al numero di 9.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica per tre anni e sono
rieleggibili.
Sono eleggibili a componente del Consiglio direttivo tutti gli associati in regola
con il pagamento della quota associativa.
In sede di votazione ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non
superiore a tre.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario, il Tesoriere, l’Addetto stampa.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni due mesi, su iniziativa del Presidente
ovvero di almeno due componenti del Consiglio stesso. Le convocazioni sono fatte
con comunicazione scritta a tutti i componenti, da spedirsi almeno dieci giorni
prima dell’adunanza. Esso può in ogni caso deliberare senza formalità di
convocazione quando sia integralmente costituito.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
- decide sulla convocazione dell’Assemblea;
- attua la deliberazioni dell’Assemblea;
- esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa per l’attuazione dei
fini della Camera;
- delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulla eventuale
esclusione dei soci;
- amministra il patrimonio sociale;
- redige il bilancio di esercizio;
- determina la quota associativa annua.
In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all’esercizio della carica di
uno o più componenti, il Consiglio direttivo, ovvero il Presidente o chi ne fa
le veci, provvede alla immediata convocazione dell’Assemblea.
Art.12 VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Sostituisce
il Presidente nelle sue funzioni in qualunque caso di impedimento o su apposita
delega da parte di quest’ultimo.
Art.13 SEGRETARIO
Il Segretario è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Coadiuva il
Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Redige i verbali di riunione del
Consiglio curandone la tenuta in apposito registro.
Art.14 TESORIERE
Il Tesoriere è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Tiene i registri
sociali e redige il rendiconto. Provvede agli incassi ed ai pagamenti deliberati
dagli organi sociali e tiene la cassa.
Art.15 ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI
L’addetto alle pubbliche relazioni cura, di concerto con il consiglio direttivo, le
relazioni con i mezzi di comunicazione e con le istituzioni.
Art.16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, eletti dall’Assemblea fra gli associati che non rivestano altre
cariche in seno alla Camera. Per tale elezione ogni associato ha diritto ad un
voto di preferenza.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per quattro anni e
sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione della Camera ed
accerta la regolare tenuta della contabilità; provvede a redigere la relazione
ai bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all’Assemblea.
Art.17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
eletti dall’Assemblea fra gli associati con maggiore anzianità di iscrizione
all’albo degli Avvocati, che non rivestano altre cariche in seno alla Camera.
Per tale elezione ogni associato ha diritto ad un voto di preferenza.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica per quattro anni e sono
rieleggibili. Essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri decide sulle eventuali controversie relative
all’interpretazione od all’applicazione del presente statuto che dovessero
insorgere in seno all’associazione fra gli associati ovvero fra qualsivoglia
degli organi sociali.
Art.18 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per morte, recesso o per esclusione.
L’iscritto può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio
Direttivo con raccomandata A/R. Il recesso ha effetto a far data
dall’esercizio successivo a quello nel quale è effettuata la comunicazione.
L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, ovvero
per il mancato pagamento dei contributi dovuti, previa diffida.
Il socio escluso per morosità può essere riammesso ove provveda ai pagamenti
omessi.
In ogni caso di perdita della qualità di socio, non si fa luogo a rimborso delle
quote sociali versate.
Art.19 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di associazioni non riconosciute.
Art.20 NORMA TRANSITORIA
Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2002.