Ordinanza Cassazione
Spetta al Tribunale per i Minorenni la competenza a decidere in merito alle misure economiche inerenti il mantenimento dei figli di coppie non coniugate.
All’indomani della legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso, gli interpreti si sono subito posti l’interrogativo se la competenza in materia di mantenimento dei figli nella separazione delle coppie non coniugate dovesse restare al Tribunale Ordinario o transitare al Tribunale per i Minorenni.
La questione è giunta all’esame della Suprema Corte, a seguito del regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Milano.
Con l’ordinanza 8362/2007, la Corte di Cassazione ha affermato il principio della “contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti il loro mantenimento, dall’altro”; ha pertanto dichiarato la competenza del Tribunale per i Minorenni a provvedere sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.